In data 15 ottobre 2020, Sanimoda ha ottenuto l’attestazione che conferma l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute con Protocollo n. 0020738-15/10/2020-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P. I contributi versati al Fondo dai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, non concorreranno a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versati in conformità a disposizioni di Contratto Collettivo Nazionale.
I lavoratori associati al Fondo SANIMODA, per effetto della non concorrenza alla formazione del reddito di cui all’art.51, comma 2, lett. a) del TUIR, non potranno portare in detrazione, nella propria dichiarazione dei redditi, alcuna spesa sanitaria rimborsata dal Fondo.
Per quanto riguarda, invece, le spese sanitarie non rimborsate dal Fondo, la detraibilità dall’imposta sui redditi è consentita, nella misura del 19%, per la parte eccedente Euro 129,11, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.